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D.M. 08/03/2006

6. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, individuerà formalmente i comuni i cui progetti sono ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse economiche di cui all'art.1. Detti comuni dovranno predisporre il progetto definitivo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento. La stessa Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative procederà quindi alla stipula dei relativi protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo, rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.

7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa i comuni individuati dispongono di sessanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.

8. Per la redazione delle progettazioni, i comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art. 3 - Caratteristiche e finalità dei progetti

1. I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o alla realizzazione ex novo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al miglioramento delle condizioni ambientali e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, nonchè al recupero, per la fruizione pubblica, di edifici ed aree degradati o suscettivi di degrado, ed alla ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità;

2. I progetti stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. I progetti sono caratterizzati: dalla riqualificazione dell'ambito urbano, anche attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; dalla dotazione di servizi volti al raggiungimento di più elevati standard di qualità; dal recupero e riuso, a servizio della collettività, di contenitori dismessi o da dismettere, da destinare ad opere di urbanizzazione; dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o pubblica calamità, da destinare ad opere di urbanizzazione; dal miglioramento delle condizioni ambientali e sociali ed dall'incentivazione dell'offerta occupazionale.

4. Sono considerati a carattere sperimentale gli interventi innovativi mirati al contenimento dei consumi energetici, ed al miglioramento della qualità ambientale, dell'economicità della gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo ricorso a manufatti e/o tecnologie innovative, che comprovino l'abbattimento dei costi sopportati dalla pubblica amministrazione per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione.

5. In ogni caso ciascun progetto d'intervento potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, comna 1, per un ammontare compreso tra 1 e 8 milioni di euro.

6. Nell'ambito dei citati progetti destinati al recupero e riqualificazione urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 1, di natura pubblica e/o privata, possono essere finalizzate ad interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate: opere infrastrutturali; strutture per servizi; interventi residenziali e di dotazione connessa a quella residenziale, finanziabili con risorse private, per i quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne, la completa realizzazione; interventi a completamento di opere di urbanizzazione, per le quali le risorse pubbliche sono insufficienti.

7. Ulteriori risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, possono essere destinate all'ampliamento e/o integrazione e/o completamento di quanto finanziato con le risorse di cui al comma 1 citato, attraverso la concessione di diritti edificatori su tutto il territorio comunale ovvero mediante concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.

Art. 4 - Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti di cui al presente bando possono essere formalizzati accordi tra le amministrazioni pubbliche, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani ed alle categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

Art. 5 - Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione

1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative è nominata la Commissione per la valutazione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta Commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:

a) Caratteri del comune con riferimento a: dimensionamento demografico; tasso di disoccupazione; rischio sismico; dichiarazione di pubblica calamità; potenzialità di sviluppo economico e sociale. La documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica calamità, deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla domanda, insieme ad una relazione documentata sulle potenzialità di sviluppo economico e sociale

b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a: risultati attesi per gli aspetti urbanistici, legate all'efficienza e fruibilità dei servizi, anche connessa con il recupero di edifici e aree degradate; risultati attesi per gli aspetti sociali; risultati attesi per gli aspetti occupazionali; risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico; risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;

c) presenza ed entità di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a: ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione, che di completamento; interventi edilizi, di recupero, sostituzione e riqualificazione urbanistica; interventi per servizi sociali tesi all'integrazione; interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area; interventi per favorire l'occupazione; interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;

d) caratteri del progetto preliminare con riferimento a: opere sperimentali e/o innovative; sostenibilità ambientale e rapporto con il contesto urbano; opere caratterizzate da semplificazione gestionale; opere caratterizzate da alto tasso di investimento/redditività;

e) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a: interesse e sjgnificatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria anche attraverso interventi residenziali e/o infrastrutturali che contribuiscano ad elevare il tasso di reddito, l'occupazione e l'integrazione sociale. Ciò può avvenire anche ricorrendo ad operazioni di recupero, demolizione e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti in disuso o meno, ovvero con interventi del capitale privato.

Art. 6 - Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura di valutazione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare il progetto definitivo, accompagnato da delibera di giunta comunale di approvazione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative dell'avvenuto finanziamento.

2. Il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative procederà stipulare i protocolli di intesa con i comuni ammessi al finanziamento, previa verifica di conformità del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di gara, entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra. A seguito dei protocolli di intesa, qualora necessario, le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti il medesimo direttore generale o un suo delegato, entro quarantacinque giorni dal protocollo d'intesa, stipulerà con i comuni di cui sopra le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 7 - Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata in base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma 4, lettera g), che viene recepito nella convenzione di cui all'art. 6. Il comune proponente nomina il responsabile del contratto di quartiere II come previsto dal precedente art. 2, comma 4, lettera f).

 

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